Ancora una sentenza per i passeggeri del traffico aereo vittime delle cancellazioni dei voli, spesso costretti a perdere impegni lavorativi o a rinunziare alle proprie vacanze per l’inosservanza, da parte dei vettori, delle misure previste, a loro tutela, dalla normativa europea.
Con sentenza appena depositata (il 12.09 ), il Giudice di Pace di Brindisi, dott. Giovanni Lanzellotto, ha accolto le istanze avanzate dal difensore degli attori e segretario di Codici Lecce, avv. Stefano Gallotta. Ma ripercorriamo brevemente i fatti: i passeggeri del volo FR7103, in partenza da Roma Fiumicino il 07.01.2017 alle 08.30 e con arrivo previsto all’aeroporto di Brindisi Casale alle 09.45, erano costretti ad attendere per diverse ore la partenza del prefato volo, fino a quando veniva comunicata loro la definitiva cancellazione.
Ai due diciottenni salentini veniva proposto il rientro in pullman sino a Brindisi, soluzione del tutto sconsigliabile per le avverse condizioni atmosferiche (che avevano causato la chiusura di diversi tratti stradali) ovvero la riprotezione su un volo in partenza ben due giorni dopo, ossia alle 08.30 del 09.01.2017, soluzione che erano costretti a scegliere, nonostante fosse loro negato il sacrosanto diritto a soggiornare in albergo a spese del vettore per le due notti antecedenti alla ripartenza.
Così, costretti ad alloggiare in sistemazioni di fortuna per due notti, non avendo la disponibilità per pagare le spese di soggiorno in albergo, i due giovani si presentavano al check-in dell’aeroporto di Fiumicino alle 07.30 del 9 gennaio e, ancora una volta, dovevano sopportare l’ennesima lunga attesa sino alle 11.30, quando apprendevano che il proprio volo erano stato posticipato alle ore 19.20.
Stante il concreto rischio di dover trascorrere un’altra notte estremamente disagevole a Roma, senza poter alloggiare in albergo a spese del vettore, i ragazzi chiedevano ai propri genitori di effettuare una ricarica sulla carta Postepay e, così, acquistavano on line i biglietti per rientrare a casa con l’unica combinazione disponibile (treno regionale Roma / Pescara e Freccia Bianca Pescara / Lecce), giungendo alla stazione di Lecce solo alle 23.00 circa del 09.01.2017, ossia con oltre due giorni e mezzo di ritardo rispetto al preventivato.
In assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata nei confronti del vettore irlandese, i ragazzi si rivolgevano a Codici Lecce, che citava la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi. Con la prefata sentenza n. 1853/2017, il Giudice condannava Ryanair a risarcire i passeggeri con Euro 950,00, oltre interessi e spese legali.
Commenta l’avv. Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce e difensore dei due passeggeri, che “questa pronunzia conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, riconosce ai passeggeri vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche il rimborso per le spese sostenute in conseguenza dell’evento imputabile alla compagnia. Quanto alle cancellazioni “di massa” dei voli di questi giorni, stiamo ricevendo numerose segnalazioni di chi lamenta il mancato rispetto delle regole dettate dall’UE sui diritti dei passeggeri; sicché, per fornire consulenza e assistenza ai viaggiatori, abbiamo a tal uopo attivato uno sportello whatsapp: 338.4804415″.