Disdetta sulle visite, la Asl batte cassa

La crisi è crisi per tutti, non importa se sei la Asl di Brindisi e, a distanza di mesi da una prestazione sanitaria, pretendi dai pazienti presunti ticket non versati o penali per mancate disdette di visite specialistiche, inviando loro lettere dai toni perentori e fuori tempo massimo. Poco importa se poi la disdetta c’è stata o siano già trascorsi i sei mesi durante i quali – stando a quanto prescrive il portale regionale della Sanità – è obbligatorio conservare la ricevuta della disdetta. Se si fosse a Roma, si potrebbe dire che l’Asl “ce prova’”, anche se sono sempre più i brindisini – esenti o meno dal ticket – raggiunti e allarmati dalle raccomandate dell’azienda sanitaria, in alcuni casi addirittura per presunti mancati pagamenti che risalgono a due-tre anni fa.

Ecco (nella foto il documento) un caso concreto. Il 4 aprile 2013 parte dagli uffici amministrativi Asl una nota indirizzata al signor A.F., che riceve la raccomandata un paio di giorni dopo. Vale la pena riportarla integralmente: «Da un controllo degli atti è emerso che la S.V. ha effettuato una prenotazione per una prestazione sanitaria fissata per il giorno x alle ore y c/o questo distretto. Così come risulta dalla documentazione allegata, la S.V., a quella data, non ha effettuato la predetta prestazione sanitaria, omettendo di comunicare la prevista disdetta entro le 48 ore dalle prestazione già prenotata, utilizzando il numero verde 800888388 o presso gli uffici CUP Aziendali. Per quanto sopra, ai sensi della normativa vigente, la S.V. è tenuta al pagamento della penale di euro 36,15 (totale ticket), anche se esente. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla ricezione della presente, o direttamente presso uno degli sportelli della ASL BR, munito della presente nota, o mediante versamento su c/c bancario (…) intestato alla ASL BR, indicando nella causale di versamento “Mancata disdetta, cognome, nome, e coupon numero/anno. A pagamento avvenuto, la S.V. avrà cura di trasmettere copia dell’attestato di versamento a questo Ufficio. Ove la S.V. non dovesse provvedere al pagamento entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente, questo Ufficio procederà al recupero coattivo del credito».

Il paziente prova a replicare e spedisce questa mail: «Rappresento alla S.V. che mi riesce difficile prendere in considerazione l’invito a pagare la penale, in quanto ritengo la Vs. comunicazione abbondantemente tardiva, se si considera che sul portale regionale della Salute, leggo testualmente: “Per cancellazioni di prenotazioni a meno di 48 ore dall’appuntamento rivolgersi allo sportello più vicino. Ad operazione completata il sistema rilascia un numero di disdetta che deve essere conservato per almeno 6 mesi a riprova dell’avvenuta operazione per non incorrere nelle sanzioni previste dalla DGR 2268/2010”. Sei mesi quindi per non incorrere nelle sanzioni previste, sei mesi che sono scaduti nel gennaio 2012». La risposta dell’impiegato solerte non si è fatta attendere tanto: «Contattato il direttore del Distretto, lo stesso ha ribadito che, con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, la dicitura “Ad operazione completata il sistema rilascia un numero di disdetta che deve essere conservato per almeno 6 mesi a riprova dell’avvenuta operazione per non incorrere nelle sanzioni previste dalla DGR 2268/2010” non è esimente dall’obbligo di pagamento, in quanto si ritiene la richiesta assimilabile ad una normale prestazione contrattuale, e che quindi il diritto dell’amministrazione si prescriva in dieci anni». Spiegazione poco convincente, secondo il signor A.F. che, dopo aver conservato la ricevuta di disdetta per sei mesi, non ha alcuna intenzione di pagare. E dalla testa un sospetto non glielo toglie nessuno: che la Asl, semplicemente, “ce prova”.

Eliseo Zanzarelli