Di Marina Poci per il numero 428 de Il7 Magazine
Hanno vinto la loro prima battaglia giudiziaria, anche se soltanto in via cautelare, i genitori del 14enne iscritto all’Istituto Tecnico Tecnologico Giorgi di Brindisi, che, assistiti dall’avvocata Danila Farruggia, avevano impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce il verbale di non ammissione del figlio alla seconda classe, la pagella scolastica e la successiva comunicazione di non ammissione (emanata all’esito negativo degli esami di riparazione): con ordinanza depositata il 17 novembre, i magistrati amministrativi (presidente Nino Dello Preite, referendario Paolo Fusaro, estensore Tommaso Sbolgi), infatti, ritenendo plausibili i profili di illegittimità lamentati dai genitori, anche con riferimento ai presunti episodi di bullismo subiti dal ragazzino (che ne avrebbero limitato il rendimento scolastico), hanno sospeso l’efficacia esecutiva delle decisioni del Giorgi, ammettendo con riserva Tizio (così lo chiameremo nel prosieguo, per tutelarne l’identità e la riservatezza) a frequentare la seconda classe e nel contempo rinviando il processo per la discussione sul merito della questione al 22 giugno 2026.
La vicenda ha preso avvio quando Tizio, che avrebbe dovuto sanare alcune insufficienze, non ha superato il recupero dei debiti, determinando i genitori ad impugnare presso il TAR la decisione del consiglio di classe, ovvero la bocciatura. Il TAR ha quindi accolto l’istanza, fissando al 20 ottobre la camera di consiglio per la trattazione collegiale della causa, al contempo ordinando a scuola e Ministero dell’Istruzione un “rinnovato e motivato vaglio della situazione” con riferimento al verbale di scrutinio di giugno e all’esito delle prove di recupero, tenutasi a fine agosto, nelle quali l’alunno ha riportato pesanti insufficienze (4 in matematica, biologia, chimica e 3 in tecnologi informatiche). Il 17 novembre, infine, è stata emessa la decisione di sospensione della bocciatura decisa dal consiglio di classe e di ammissione con riserva dello studente all’anno successivo.
La vicenda, tuttavia, non si esaurisce sul piano amministrativo: in relazione agli abusi, alle molestie e alle violenze di cui Tizio sarebbe stato vittima nel corso dell’intero anno scolastico 2024/2025, parallelamente al giudizio pendente davanti al TAR esiste un procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Brindisi a seguito della denuncia presentata dai genitori del ragazzo. Secondo quanto sostenuto nell’atto, il minorenne sarebbe stato vittima di umiliazioni, insulti e violenze, tanto fisiche quanto psicologiche, da parte dei compagni di classe (per esempio, in più occasioni, sarebbe stato spintonato, costretto a cadere rovinosamente a terra, deriso con video girati dai compagni e persino costretto a restare chiuso in classe durante l’orario di ricreazione). Una perizia medico-legale di parte avrebbe confermato la presenza di lividi ed escoriazioni al collo e ad un braccio, compatibili con ipotesi di maltrattamenti.
Gli episodi di bullismo, lungi dal restare confinati sul piano penalistico, hanno avuto rilievo anche nel giudizio amministrativo e sono stati citati anche nel decreto cautelare dello scorso settembre, con il quale il presidente della seconda sezione, Ettore Manca, ha richiamato le “vessazioni subite a scuola dai compagni” e sottolineato che, se accertate, avrebbero richiesto “percorsi didattici personalizzati” (con ciò ritenendo astrattamente sostenibile l’ipotesi che tra gli episodi di bullismo e il rendimento scolastico insufficiente possa essere ravvisabile un rapporto di causa – effetto, o almeno una correlazione).
Secondo quanto dedotto nell’ordinanza cautelare, la valutazione complessiva di non ammissione di Tizio alla seconda classe sarebbe stata affetta da un grave vizio di motivazione e di manifesta contraddittorietà. L’incongruenza emergerebbe, a parere del TAR, dall’acquisizione di un’email inviata da una docente del Giorgi in cui si attestavano episodi di bullismo e omofobia anche ai danni di un secondo studente della stessa classe. Episodi che, nella deliberazione finale di non ammissione, la scuola ha negato (in totale dissonanza con il contenuto della comunicazione a firma della professoressa, infatti, la scuola ha asserito che “all’interno della classe non sono mai emerse dinamiche relazionali problematiche tali da far pensare a episodi sistematici di esclusione, emarginazione o violenza tra pari”).
Inoltre, il TAR ha fatto notare che, come emerge dalla lettura del Piano Triennale di Offerta Formativa dell’istituto e, in particolare, dai criteri dettati nel verbale di scrutinio finale, il consiglio di classe ha l’obbligo di prendere in considerazione il profitto del singolo alunno, tenendo conto della situazione di partenza, di arrivo e “di ogni altro fattore che abbia rilevanza nel processo di apprendimento”: ebbene, nel caso di Tizio, appare del tutto carente la valutazione da parte della scuola del contesto ambientale denunciato dai genitori del minore e delle sue negative ricadute sul piano del rendimento scolastico.
I magistrati leccesi definiscono inattendibili le valutazioni tecniche effettuate dalla scuola in relazione alla preparazione dell’alunno in questione, “il quale, con le dovute precauzioni (a titolo esemplificativo, si pensi all’effettuazione di prove in sede protetta – in un clima sereno – senza la presenza dei compagni che lo hanno preso di mira) avrebbe potuto conseguire valutazioni diverse e sufficienti”: secondo il TAR, infatti, il rendimento “dipende certamente anche dallo stato interiore dell’allievo e comunque la singola prova – di per sé – può non essere lo specchio dell’effettiva preparazione del singolo”.
Stigmatizzando la condotta del consiglio di classe, il Tribunale amministrativo ha sottolineato che il clima instauratosi nella classe – segnato da episodi di bullismo riconducibili a più studenti – avrebbe dovuto spingere l’istituto scolastico ad attivare percorsi didattici personalizzati, in linea con la funzione educativa e formativa propria della scuola secondaria. Secondo i giudici, la situazione avrebbe richiesto, inoltre, una valutazione specifica, concreta e individualizzata in sede di scrutinio finale, tenendo conto anche della documentazione fornita dalla famiglia. Una valutazione che, nel caso di specie, risulta del tutto mancante.