
Esaminando i ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, la Corte Costituzionale ha ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
“Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge”: è quanto si spiega nella nota della Corte Costituzionale. “La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale”.
La Consulta afferma che la distribuzione delle funzioni legislativa e amministrative tra Stato e Regioni “non” deve “corrispondere all’esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico” ma deve avvenire “in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione”. É, dunque, “il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni”. Da ciò deriva che l’autonomia “deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”.
In particolare, la Consulta ha individuato l’incostituzionalità della “possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni”, spiega la nota della Corte.
La previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri a determinare l’aggiornamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep), e il ricorso alla determinazione dei LEP attraverso il DPCM, sono tra i profili della legge sull’Autonomia ritenuti incostituzionali dalla Consulta. Inoltre la Consulta ha ravvisato l’incostituzionalità anche riguardo al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, da cui conseguirebbe che la decisione sostanziale venga rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento.
La “facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica”: è questo uno punti della legge sull’autonomia con un profilo incostituzionale, secondo quanto indicato oggi nel provvedimento della Corte.
“Abbiamo difeso l’unità della Repubblica e l’uguaglianza delle Regioni e dei cittadini italiani. La legge Calderoli, così come concepita dal Governo, è stata completamente destrutturata dalla Corte costituzionale e tecnicamente non esiste più essendo sostanzialmente inapplicabile”.: lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.
La Puglia è stata la prima Regione a ricorrere alla Corte Costituzionale contro la Legge Calderoli.
(immagine di repertorio)
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