Non ci sono solamente le dichiarazioni confessorie rese dinanzi al GIP di Bari dall’ex presidente Antonio Flora e le intercettazioni telefoniche della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “dirty soccer” dietro la pesante condanna che il Tribunale Federale ha comminato al Brindisi Calcio decretandone la esclusione dal campionato, ma ci sono anche tutta una serie di riscontri e prove, anche rivenienti da numerosi SMS visualizzati sui telefonini cellulari sequestrati ai protagonisti di questa vergognosa vicenda nonché la fattiva collaborazione alle indagini da parte del “pentito” Emanuele Marzocchi, il calciatore della Puteolana invischiato nella combine della gara fra Brindisi e Pomigliano e che è stato ritenuto tanto attendibile ed utile alle indagini della Procura Federale da spingere il Tribunale presieduto dal Giudice Artico a concedergli, su richiesta dello stesso procuratore Palazzi, i benefici dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, vale a dire le sensibili riduzioni di pena previste per i collaboratori di giustizia.
La SSD Calcio Città di Brindisi risponde per responsabilità diretta non solo della condotta di Antonio Flora (accertata incidentalmente a questo solo fine) ma anche di quella di Giorgio Flora vice Presidente con potere di rappresentanza della Società. Risponde inoltre per responsabilità oggettiva della condotta di Vito Morisco e Savino Daleno.
È questo che emerge dalla lettura delle motivazioni della sentenza che oggi ha cancellato il Brindisi calcio dai campionati nazionali e che ha rimesso il suo destino nelle mani del Consiglio Federale, organo Amministrativo e non di Giustizia che nei prossimi giorni deciderà da quale campionato regionale far ripartire il calcio brindisino.
Questo, qui di seguito, è lo stralcio della motivazione relativa alle gare che il Brindisi ha dipsutato nello scorso autunno contro il San Severo ed il Pomigliano: “I fatti relativi alle suindicate due gare sono stati accertati con assoluta certezza. Illuminanti a tal fine sono le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Presidente della Società Brindisi. É vero che la sua posizione è stata separata da quella degli altri deferiti in ragione della omessa rituale comunicazione della fissazione del 27 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 dibattimento, ma le sue dichiarazioni possono e debbono essere valutate, anche per la sussistenza della responsabilità diretta del Brindisi. Inoltre anche Flora Giorgio, pur negando il proprio coinvolgimento nella combine, sostanzialmente ammette che essa è stata effettivamente portata a termine dagli altri deferiti. Sostengono l’ipotesi accusatoria anche le dichiarazioni del deferito Marzocchi che ha collaborato all’accertamento della verità. Tali dichiarazioni sono ampiamente riscontrate dagli esiti evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS) che consentono di ricostruire nei dettagli i fatti e le singole responsabilità”.
E, ancora: “Quanto sopra esposto emerge chiaramente già dalle intercettazioni telefoniche, che integrano e conferiscono ampio e definitivo riscontro alle dichiarazioni ampiamente confessorie rese il 21/5/2015 al GIP di Catanzaro dal Presidente del Brindisi. In tale vera e propria confessione Flora Antonio conferma tutte le modalità di svolgimento dell’accordo illecito.”
Interessante è anche riportare ciò che la sentenza afferma riguardo le responsabilità personali dei singoli dirigenti del Brindisi (escluso Antonio Flora la cui posizione è stata stralciata per un difetto di notifica), che pure hanno cercato di difendersi strenuamente dinanzi al Tribunale Federale ma che sono stati egualmente sanzionati in maniera pesante con lunghe squalifiche e megamulte: “Passando all’esame delle posizioni individuali, va in primo luogo disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva sollevata dal Daleno. Oltre a quanto si evince dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese al GIP da Antonio e Giorgio Flora emerge chiaramente l’importante ruolo attivo svolto dal Daleno nell’ambito del Brindisi. Antonio Flora lo definisce “mio collaboratore” e a lui si rivolge per ogni incombenza. Come riferisce Giorgio Flora, di fatto è Daleno che definisce e realizza le strategie di mercato della Società. Daleno stesso parla e si comporta come un dirigente di fatto della Società e arriva a fornire in parte o quanto meno a anticipare la provvista per la seconda combine. E’ evidente quindi come il Daleno abbia svolto un importante ruolo attivo all’interno del Brindisi e rientri per questo nell’ipotesi prevista dall’art. 1 bis comma 5 del CGS. Daleno e Ciccarone si sono associati per commettere un numero indefinito di illeciti (il c.d. “filotto”) con il Presidente del Brindisi che per questo dovrà essere separatamente giudicato. Pertanto sono responsabili, oltre che dei singoli illeciti (e il Ciccarone anche della violazione dell’art. 6 c. 2 e 5), della violazione dell’art. 9 CGS. A loro deve essere preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione stante la gravità delle infrazioni commesse. Giorgio Flora era il vice Presidente con poteri di rappresentanza del Brindisi. Non è esatto quindi che non svolgesse alcun ruolo effettivo all’interno della Società. Se il suo unico interesse fosse stato quello di ottenere la tessera federale che bisogno ci sarebbe stato di conferirgli poteri tanto ampi? Non è vero neppure che il giorno dello svolgimento della gara Brindisi / San Severo non sapesse nulla della combine. Il Daleno aveva discusso con lui della questione tre giorni prima. Del resto perché mai il Daleno proprio a lui si rivolgerebbe il giorno della gara per avere notizie del denaro promesso? Deve quindi essere dichiarato responsabile delle violazioni disciplinari contestategli. Analoghe considerazioni, per le ragioni sopra esposte, valgono nei confronti di Vito Morisco.”
Dalla responsabilità accertata in capo ai singoli dirigenti del Brindisi calcio deriva in via diretta ed indiretta la condanna della società alla esclusione dal campionato di competenza.
Nelle prossime ore dovrebbe essere officiato un legale esperto di diritto sportivo a cui sarà affidato l’arduo compito di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Federale nella speranza non tanto di riuscire a ribaltare gli esiti del processo di primo grado, quanto di poter ottenere una sanzione più lieve.
Alessandro Caiulo