“Sabrina non può andare ai domiciliari perché ha una propensione al delitto”

Sabrina Misseri – condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della cugina quindicenne Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana il 26 agosto 2010 – deve rimanere in carcere e non puo’ essere messa agli arresti domiciliari perche’ ha “una personalità’ portatrice di accentuata pericolosita’ e propensione a delitti della specie” di quelli commessi. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi e relative al no alla scarcerazione della
Misseri deciso nell’udienza dello scorso 27 giugno.
Ad avviso della Suprema Corte – sentenza 34071 della Prima sezione penale – deve essere confermata la decisione del Tribunale di Taranto che lo scorso 18 febbraio aveva escluso che la Misseri potesse uscire dal carcere. Secondo gli ‘ermellini’, i giudici di merito hanno detto ‘no’ alla scarcerazione con “argomenti esaurienti, in diritto corretti e non illogici in fatto, ancorati ai dati processuali e riferiti a condotte, allo stato positivamente accertate, costitutive di non uno, ma ben quattro delitti (sequestro di persona e omicidio, occultamento di cadavere  calunnia) e di una ritenuta costante e pervicace opera di
depistaggio, inarrestabilmente proseguita anche dopo il delitto piu’ grave, sino all’arresto”. Correttamente, sottolinea la Cassazione, queste “condotte sono state ritenute tutte nel loro complesso indice di una personalita’ portatrice di accentuata pericolosita’ e propensione a delitti” come quelli gia’ commessi.
“In altri termini – prosegue la Suprema Corte – gl articolati riferimenti alla molteplicita’ ed estrema gravita’ dei fatti delittuosi commessi, alla propensione manifestata dalla Misseri ad ostacolare l’accertamento della verita’, alle modalita’ odiose di consumazione dei delitti, all’inquietante atteggiamento tenuto nelle interrelazioni familiari e parentali, al movente futile e alla spregiudicatezza manifestata, correttamente e non illogicamente risultano complessivamente valorizzati per escludere sia l’insussistenza di esigenz cautelari sia la sussistenza di elementi specifici idonei a dimostrare positivamente che dette esigenze potevano essere soddisfatte con altre misure”.