Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha disposto la reintegrazione di una proprietaria nel possesso di un appartamento al centro di una controversia nata da un contratto di locazione parziale. Il provvedimento, emesso il 14 luglio 2026, ha natura cautelare e non costituisce un accertamento definitivo della responsabilità penale delle due persone indagate.
La vicenda riguarda un immobile di via Mecenate, concesso in locazione parziale nel novembre 2025. Secondo quanto denunciato dalla proprietaria, difesa dall’avvocato Riccardo Manfreda, il contratto prevedeva un canone mensile di 620 euro e l’utilizzo, da parte degli inquilini, di una camera da letto e degli spazi comuni, mentre le altre stanze sarebbero rimaste nella disponibilità della titolare. Nella querela viene contestato il mancato pagamento dei canoni a partire dal dicembre successivo, insieme ad altre somme relative al deposito cauzionale, alle utenze e alle spese condominiali. Si tratta, tuttavia, di circostanze rappresentate dalla parte denunciante e ancora oggetto di verifica.

Sempre secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, nel febbraio 2026 la proprietaria avrebbe tentato di accedere alla parte dell’abitazione non locata, trovando l’ingresso bloccato dall’interno. Sul posto intervennero anche gli agenti della Polizia di Stato, ma l’accesso non sarebbe stato consentito. La donna ha quindi presentato querela, ipotizzando i reati di invasione di terreni o edifici e occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui.
Una prima richiesta di reintegrazione era stata respinta il 20 aprile dalla Procura. Il pubblico ministero aveva ritenuto che, sulla base degli elementi allora disponibili, non risultassero configurabili la violenza o la minaccia richieste dall’articolo 634-bis del Codice penale. Nel decreto si osservava, in particolare, che il semplice inserimento di una chiave nella serratura e la riferita presenza di un cane non apparivano sufficienti a integrare quei requisiti.
Il legale della proprietaria ha successivamente depositato una memoria, sostenendo che anche l’impedimento materiale dell’accesso potesse essere qualificato come una forma di “violenza impropria”, richiamando orientamenti della Corte di cassazione in materia di compressione della libertà di azione e di autodeterminazione.
Dopo ulteriori approfondimenti investigativi, il pubblico ministero ha avanzato una nuova richiesta al Gip. Nel decreto del 14 luglio, il giudice ha ritenuto sussistente, allo stato degli atti, il fumus commissi delicti, cioè la possibilità astratta che il reato contestato sia configurabile. Ha inoltre ravvisato il pericolo che la persistente indisponibilità dell’immobile potesse protrarre le conseguenze della condotta denunciata.
È stata quindi ordinata la reintegrazione della proprietaria nel possesso dell’abitazione e delle relative pertinenze. Il 17 luglio la Squadra mobile le ha notificato il provvedimento, nominandola custode giudiziario del bene. Dal verbale risulta che agli occupanti è stato assegnato un termine di quindici giorni per liberare l’alloggio da persone e cose, con la previsione dell’esecuzione coattiva in caso di mancato rilascio.