I giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno depositato la sentenza con cui è stato respinto il ricorso in appello proposto dalla società cooperativa “Ferrante Aporti” di Brindisi nei confronti del pronunciamento del Tar di Lecce in favore del Comune di Brindisi concernente l’affidamento dell’appalto per la ristrutturazione di un edificio comunale (in via Carena), della gestione della struttura e delle attività collegate.
Il Consiglio di Stato ha anche condannato la “Ferrante Aporti” al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di 10.000 euro per il Comune di Brindisi e di 5.000 euro dell’A.T.I. che si è aggiudicata lo stesso appalto.
I giudici hanno ritenuto che tutte le motivazioni addotte dalla “Ferrante Aporti” debbano essere ritenute infondate ed allo stesso tempo considera la conduzione del rapporto contrattuale quantomeno “superficiale e negligente” da parte della stessa società.
Come è noto, con delibera di Giunta n.72 del 5 marzo 2013, il Comune di Brindisi aveva disposto nei confronti dell’ATI tra la “Ferrante Aporti” e la “Ferrari Costruzioni” la revoca dell’affidamento dell’appalto relativo al “Progetto di ristrutturazione dell’edificio di via Carena, nel rione Sant’Elia” e la risoluzione del contratto n. 11.413 per “aver tenuto un comportamento negligente, improntato a malafede e quindi gravemente inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali assunti”.
Con la delibera, inoltre, era stata disposta anche l’esclusione della società “Ferrante Aporti” dalla partecipazione alle future gare d’appalto indette dall’Amministrazione Comunale di Brindisi “per comportamento negligente e in malafede e, in particolare, per aver utilizzato l’immobile di via Carena anche per attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’appalto, senza richiedere il preventivo nullaosta da parte dell’Amministrazione Comunale e per aver consentito la presenza nell’immobile di personale diverso da quello comunicato ed utilizzandolo per attività diverse da quelle oggetto del contratto”.
Quanto, infine, alla mancata comunicazione della trasformazione della “Ferrari Costruzioni” in “CO.GE.PU. spa” il Consiglio di Stato giudica non fondata la deduzione della “Ferrante Aporti” volta a sminuire l’importanza di tale mancanza adducendo che si tratterebbe di un mero cambio di denominazione. In realtà, questa trasformazione costituisce una rilevante modificazione soggettiva della compagine dell’ATI, in violazione del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare.