Dall’avvocato Marco Masi, rappresentante legale della vigilessa il cui contratto è stato interrotto dal Comune di Brindisi per il sopraggiunto sforamento del patto di stabilità, riceviamo e pubblichiamo la seguente precisazione
È opportuno chiarire alcuni aspetti dell’articolo pubblicato riportando la delibera adottata dal Comune di Brindisi: La mia assistita “è dipendente del Comune di Andria a tempo indeterminato full-time con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale cat. C, ed è stato attivato un rapporto di lavoro a tempo determinato full-time, per un periodo pari ad anni 3 con contestuale inquadramento nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, cat C, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 165/2001, in attuazione a quanto programmato con deliberazione G.C. del 31.08.2011 di modifica del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2011/2013 e piano annuale 2011, approvato con deliberazione G.C. n. 85 del 14.03.2011.
Con deliberazione G.C. n. 275 del 18.08.2014 di approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stata prevista per l’annualità 2014, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 “Istruttori di Vigilanza” cat. C, di cui n. 1 con riserva ai dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale. Il relativo avviso di selezione pubblica, è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 22 del 18.03.2014. Termine di presentazione delle domande il 17.04.2014.
Con determina dirigenziale n. 250 del 03.10.2014, nelle more della definizione della procedura selettiva di cui innanzi, si è stabilito di attivare, con la mia assistita, dipendente del Comune di Andria a tempo indeterminato full time, con profilo professionale di Agente di P.M., il rapporto di lavoro a tempo determinato full-time ovvero l’assegnazione in posizione di comando, ai sensi dell’art. 56 T.U. n. 3 /1957 per un periodo di anni 1, a decorrere dal 01.10.2014 , salvo eventuale cessazione anticipata.
Con contratto individuale di lavoro rep. n. 34 del 03.10.2014 è stata formalizzata l’assegnazione in posizione di comando a far data dal 01.10.2014 e fino al 30.09.2015, salvo eventuale cessazione anticipata.
Il Comune di Brindisi non ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014 e, di conseguenza, non può procedere all’assunzione di personale a qualsiasi titolo e risulta essere nella condizione, altresì, di dover revocare l’assegnazione in posizione di comando attivata con la mia assistita dipendente a tempo indeterminato full time in qualità di Agente di P.M. cat. C, c/o il Comune di Andria.
Le motivazioni che inducono l’ente alla determinazione di cui innanzi scaturiscono dallo sforamento del patto di stabilità interno per l’anno 2014 e sono supportate dalla risposta dell’ANCI, a seguito di apposito quesito formulato dall’ente in data 5/05/2015 che si riporta:….OMISSIS “Con deliberazione n. 59/2014, la sezione della Corte dei Conti, Regione Piemonte, si è espressa sulle condizioni indispensabili per poter procedere all’assunzione di personale, anche attraverso la mobilità. Il collegio ha rilevato che per procedere a trasferimenti per mobilità è necessario che l’Ente che assume sia in grado di certificare,oltre al rispetto della complessiva spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296 del 2006, anche e soprattutto di essere in linea con le regole dettate dal patto di stabilità interno. Al proposito viene in rilievo l’art. 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 secondo cui “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. Nella fattispecie concreta, quindi, la procedura di mobilità, con conseguente assunzione nel
posto riservato al dipendente in comando, non può essere conclusa, non essendo stato rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente. Quanto al rapporto di comando in essere con scadenza contrattualizzata il 30.09.2015, la deliberazione n. 171/2013 della sezione della regione Puglia richiamata nel quesito, nell’estendere anche all’istituto del comando il divieto di effettuare nuove assunzioni a carico degli enti inadempienti al patto di stabilità, si riferisce solo al comando in entrata. Il Collegio specifica infatti che “l’amministrazione utilizzatrice, in quanto beneficiaria della prestazione lavorativa del dipendente in comando, è tenuta a rimborsare all’amministrazione di appartenenza le spese sostenute per il pagamento della retribuzione. Ad avviso del Collegio, tale ultima circostanza assume rilievo dirimente ai fini della soluzione del quesito in esame poiché evidenzia l’esistenza di una perfetta equivalenza-sotto il profilo sostanziale – tra l’istituto del comando e una nuova assunzione (a tempo determinato)”.
Chiarito il contenuto delle delibera, di certo impugnabile in altra sede, pare doveroso sottolineare che non si tratta, come erroneamente sostenuto dal Vostro articolo, di “licenziamento” bensì di una revoca dell’assegnazione in posizione di comando attivata con la mia assistita dipendente a tempo indeterminato full time in qualità di Agente di P.M. cat. C, c/o il Comune di Andria.
La mia assistita, pertanto, si riserva di intraprendere eventuali azioni legali al fine di tutelare i propri diritti.
La stessa, inoltre, si dissocia da ogni forma di strumentalizzazione politica affinchè la propria vicenda sia estranea ad eventuali attacchi mirati all’amministrazione da parte di coloro i quali, pur di raggiungere il proprio obiettivo, non esitano a speculare sulle tristi vicende dei cittadini.
Distinti saluti.
Avv. Marco MASI (foto)