SKS365 Group GmbH, titolare del marchio Planetwin365, richiede con la presente nota il diritto di replica, sulla base delle leggi 47/1948, 69/1963 e del protocollo “Carta dei doveri del giornalista” dell’8 luglio 1993, in merito agli articoli pubblicati riportanti informazioni parziali o errate in relazione alla recente operazione compiuta dalle Forze dell’Ordine della provincia di Brindisi.
SKS365 Group GmbH ritiene che alcuni articoli presenti anche sul web, diffamino l’operato di una società che negli anni di attività ha ottenuto il pieno riconoscimento in diversi paesi della UE.
I CTD (Centri Trasmissione Dati) presenti sul territorio italiano rappresentano persone giuridiche indipendenti dal gestore di scommesse, con il quale esiste un collegamento esclusivamente commerciale. Tali centri non offrono quote in proprio, non hanno rischio di impresa, non rappresentano un intermediario per il giocatore. Trasmettono bensì le giocate disponendo dei computer a disposizione dell’utenza, verso società estere generalmente in possesso di una licenza rilasciata dal paese di appartenenza (UE).
Nello specifico, SKS365 sottolinea come non sia possibile equiparare i CTD ai tradizionali centri di scommesse, e come questi abbiano sempre provveduto a richiedere regolare licenza alla Questura di competenza.
A differenza di quanto riportato, infine, SKS365 risulta in possesso di una regolare licenza rilasciata dai Monopoli di Stato nel pieno rispetto della normativa italiana.