I precari della scuola che hanno lavorato più di 36 mesi e non sono stati stabilizzati hanno diritto ad un risarcimento per aver subito un vero e proprio abuso nella reiterazione dei contratti a termine, con i lavoratori che ogni anno puntualmente vengono licenziati il 30 giugno per poi essere assunti a settembre, ma spesso cambiando sede a danno della continuità didattica e quindi degli alunni e senza poter programmare serenamente la propria vita. Era nell’aria, soprattutto dopo la ormai celebre sentenza “Mascolo” della corte di giustizia europea che nel novembre 2014 aveva evidenziato come l’Italia non avesse mai ottemperato a quanto previsto dalla direttiva europea 70 del 1999, e cioè che dopo 36 mesi di servizio il lavoratore precario va automaticamente assunto a tempo indeterminato, sì recependola nel decreto legislativo 368 del 2001 ma nei fatti mai attuandola. Anche a Brindisi, come in tutta Italia, ci sono docenti precari da 15, 20 a volte anche 25 anni di servizio che attendono invano la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, pur essendo abilitati o vincitori di concorso. E così due insegnanti brindisini, stanchi di quello che ormai parecchi giudici hanno definito come un vero e proprio sfruttamento, si sono rivolti all’avvocato Graziangela Berloco, esperta di diritto scolastico, e dopo circa un anno arriva la sentenza che potrebbe fungere da apripista a centinaia e centinaia di precari brindisini tagliati fuori dalla riforma della cosiddetta buona scuola di Renzi, e provocando in questo senso un esborso per le casse dello Stato non indifferente. Per il Tribunale di Brindisi l’abusivo ricorso al contratto a termine deve essere sanzionato.
E’ infatti quanto stabilito con sentenza n. 1123/15 dal Tribunale di Brindisi nella causa promossa da una docente precaria che ha stipulato con il Miur contratti che, complessivamente considerati, coprono un periodo superiore al limite massimo di “trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”.
La sanzione è stata individuata in un adeguato risarcimento danni che deve assumere i connotati di misura effettiva, adeguata e dissuasiva nei sensi indicati dalla Corte di Giustizia Europea che integri, per un verso, adeguato ristoro del danno consistente nella impossibilità di fruire di una occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione e, per altro verso, una valida misura dissuasiva contro l’abusivo ricorso alle assunzioni a termine. In data 7.7.15 il giudice del Lavoro D.ssa Mattei, pertanto, accogliendo la domanda di parte ricorrente condanna il Miur al risarcimento del danno nella misura complessiva di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, (stipendio lordo) oltre interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo. Con altra sentenza dell’ 8.7.15 n. 1145 anche il giudice dott. De Giorgi dello stesso Tribunale di Brindisi ha condannato il Miur al risarcimento del danno nella misura complessiva di 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a favore di altro docente difeso ed assistito dall’avv Berloco. Chiunque abbia lavorato per almeno 36 mesi nella scuola statale e non sia stato stabilizzato va risarcito.