Sarà mai possibile cancellare parte del proprio passato con un semplice click?

È abbastanza comune incontrare persone che desiderino che il proprio nome non appaia sui media o su qualsiasi altro strumento esposto al pubblico, sia in generale e sia in riferimento ad un qualche fatto protagonizzato: una aspirazione questa certamente legittima. Ed ovviamente, chiunque preferirebbe non essere pubblicamente citato a proposito di un qualcosa non proprio edificante che lo riguradi, o un qualcosa per il quale addirittura doversi vergognare, o quanto meno un qualcosa del quale voler nascondere l`esistenza per ragioni più o meno soggettive, o più o meno “private”.

Però anche questa, come del resto ogni altra aspirazione, per quanto declamata e legittima che sia, non è “imponibile” e difatti, da quando i mezzi di pubblicazione prima e di comunicazione di massa poi sono stati inventati, tutti siamo potenzialmente ed inevitabilmente esposti a dover rispondere dei nostri atti e delle nostre azioni: rispondere quanto meno nel senso di essere esposti a che si possa conoscere, si possa cioè venire a sapere, quanto abbiam fatto detto o scritto, oggi o cent`anni fa. Forse solamente dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti siamo veramente ed assolutamente padroni unici, perlomeno finchè non si inventi un qualche marchingegno capace di captarceli e svelarli. E non ci resta altro che sperare che ciò non avvenga troppo presto!

Certo, seguendo su questo filone il discorso si fa inevitabilmente molto complicato, con l`entrata in gioco di quello che è di moda nominare all`inglese “the privacy” etc., etc. Il tema che invece è saltato recentemente alla ribalta in seguito ad una decisione della Corte di giustizia dell`Unione Europea, è in realtà sostanzialmente diverso: si tratta in effetti non esattamente della citata “aspirazione al silenzio”, ma di quella che si è dato in definire “aspirazione all`oblio”.

La decisione della Corte, dando ragione a un avvocato spagnolo che, appunto, chiedeva di “scomparire” dal web, impone all`ormai quasi universale motore di ricerca su internet “Google”, e comunque anche agli altri motori di ricerca sul web, di “dimenticare” -cioè cancellare i collegamenti che richiamano- le informazioni passate che riguardano una determinata persona che lo richieda esplicitamente. Una persona che, come i tanti che ritengono ingiusto che il loro passato continui ad inseguirli, non voglia più trovare sul web questo o quel segno della sua biografia e del suo operato, o delle sue attività lavorative o economiche o sentimentali, e magari dei suoi reati, insomma di qualunque cosa che risalente magari a molti anni prima possa parlare pubblicamente di lui. E già: «come se da un clik potesse effettivamente dipendere se far rivivere o se rimuovere il proprio passato!».

Per adesso Google, anche se certamente appellerà la decisione, in osservanza alla risoluzione della Corte europea ha formalmente aperto la possibilità che le persone interessate possano fare richiesta ragionata di far “dimenticare” alcune determinate informazioni che le riguardano. La richiesta sarà accolta solo se dopo un`analisi “speciale” risulti adeguatamente “giustificata” ed i links -i collegamenti- segnalati saranno cancellati solo in Europa, ma continueranno ad apparire nel resto del mondo.

Un portavoce di Google ha dichiarato, conciliatoriamente: «La sentenza della Corte significa che Google deve trovare un delicato equilibrio tra il diritto di un individuo a voler dimenticare una parte del proprio passato ed il diritto all`informazione del pubblico». Aggiungo comunque che, nonostante si tratti di una discussione auspicabile, anzi indispensabile ed urgente, io tenderei a pronosticare che la sentenza della Corte non superarà facilmente l`appello.

La sentenza ha infatti stabilito il diritto degli utenti di chiedere ai motori di ricerca la rimozione di certi risultati qualora siano considerati «inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati»… Ma considerati tali da chi?

Per il diretto interessato evidentemente risultarà quanto meno “inadeguato” oppure “irrilevante” che si ravvivi una sua qualche vecchia «negligenza professionale, frode finanziaria, condanna penale o semplice condotta vergognosa». Invece lo stesso “fatto” potrebbe non risultare tale per il funzionario di turno di Google che, d`accordo con quanto deciso dalla Corte, dovrebbe essere preposto a verificare e giudicare l`eventuale “inadeguatezza irrilevanza o eccessività” dell`informazione contenuta in un determinato link per poterlo poi rimuovere.

E si, perchè qualora venisse accolta la richiesta dell`interessato, non si deve eliminare la fonte, ma solo il link che a quella fonte rimanda. La fonte invece continuerà legalmente ad esistere sul sitio di riferimento ed essere quindi legalmente consultabile dovunque e da chiuque: è come proibire a qualcuno di raccontare a chiunque un qualcosa di qualcun altro, se quel qualcun altro considera che quel qualcosa è «inadeguato o irrilevante, etc.» e il tutto nonostante quello stesso qualcosa sia in effetti pubblico e sia già stato pubblicato e sia ancora consultabile da chiunque… Bah! Qualcosa proprio non torna!  

Mi sorge ad esempio una perplessità: sulla base della stessa logica della tutela “del diritto all`oblio” che ha prevalso nella Corte, molto probabilmente la stessa sentenza potrebbe essere emessa anche nel caso in cui sia un figlio che in base alle stesse motivazioni di “inadeguatezza irrilevanza o eccessività” chieda che sia cancellato un determinato link relativo al proprio padre, o magari al proprio nonno, bisnonno, etc., etc… E fino a che avo?

In realtà sono molte le cose che non mi tornano in questa sentenza. Altro esempio: come la mettiamo con i giornali e con i loro archivi storici integrali, adesso che molti di essi sono già digitali e sono sul web, mentre tanti altri lo saranno tra poco? E che differenza sostanziale ci sarebbe tra l`archivio dei giornali e l`archivio universale che è di fatto il web?

Molti dei giornali che sono online consentono già la ricerca nei propri archivi e lo fanno mediante meccanismi che in quasi nulla si differenziano da quelli di un motore di ricerca sul web, tipo Google tanto per intenderci: basta infatti sul sito del giornale, digitare un nome e cognome o più parole, ed ecco que appare tutta l`informazione che riguarda quel nome e che sia contenuta in uno qualsiesi dei numeri precedenti del giornale, magari digitalizzati fin dalla fondazione del giornale, cosa che -tra non molto- sarà ormai comune per i giornali più importanti ed anche per molti tra i più antichi.

Cosa farà allora la Corte? Ordinerà ai giornali di oscurare i propri archivi? Ordinerà di non permettere il richiamo di quelle specifiche notizie che un qualsiesi usuario consideri lesive del suo “diritto all`oblio”? E comunque mi chiedo: Qual`è la differenza sostanziale tra il “rimandare” a una notizia o informazione consultabile su carta -come da sempre avviene legamente in qualsiesi biblioteca o archivio pubblico in tutto il mondo- ed il “rimandare” invece, a quella stessa notizia o informazione, mediante una consulta digitale online?

Credo proprio che questa faccenda non si esaurisca con questa sentenza. La rivoluzione tecnologica che ci sta toccando vivere rende ogni giorno più evidente quanto sia difficile conciliare diritti così diversi tra di essi come lo possono essere privacy, conoscenza, oblio, informazione, etc. E la maniera giusta ed efficace di affrontare questa enorme sfida non credo sia quella -che sembrerebbe essere in corso da parte di qualcuno- diretta a tentar di imbavagliare o burocratizzare internet: quella, ne son certo, è destinata a fallire miseramente.

In un mondo analogico come quello in cui siamo nati e vissuti fino a pochissimi anni fa, la difficile convivenza tra i tanti diritti da rispettare e far rispettare non emergeva in maniera tanto dirompente. Adesso invece, in piena dilagante epoca digitale, le contradizioni deflagrano incontrollatamente ed è pertanto assolutamente necessario individuare o “inventare” soluzioni non convenzionali, perchè è certamente un errore grossolano il voler risolvere i nuovi problemi con leggi e concetti che appartengono al passato; occorre urgentemente ripensare il quadro di riferimento teorico e normativo.

Saranno gli attuali legislatori e gli attuali giudici incaricati di applicare le leggi capaci e pronti ad assolvere con successo una tale sfida? O in molti vorranno ancora dedicarsi a lottare caparbiamente contro i mulini a vento?

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